Italia Oggi Sette
Ue, accerchiata l’evasione fiscale
Gabriele Frontoni
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I contenuti della direttiva europea sulla reciproca assistenza in tema di imposte
Ue, accerchiata l’evasione fiscale Obbligatorio lo scambio di informazioni fiscali tra i 27 stati
L’Europa mette al tappeto l’evasione fiscale all’interno dei propri confini. Il consiglio Ue è riuscito dove avevano fallito, in parte, Ocse e G20, arrivando a decretare l’obbligatorietà dello scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei 27. La rivoluzione tributaria del Vecchio continente è tutta riassunta nelle 48 pagine della direttiva 17631/5/10 che ha riformato in toto le precedenti disposizioni contenute nella direttiva 77/799/Cee del consiglio, datata 19 dicembre 1977, sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi. «E’ opportuno intensificare i contatti diretti tra gli uffici locali o nazionali degli stati membri responsabili della cooperazione amministrativa, mentre la comunicazione tra gli uffici centrali di collegamento dovrebbe essere la norma», hanno sentenziato i ministri dell’Ecofin dando il disco verde alle nuove disposizioni anti evasione. «La mancanza di contatti diretti riduce l’efficacia della cooperazione, limita l’uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e comporta ritardi di comunicazione. Occorre pertanto prevedere misure atte a consentire contatti più diretti tra i servizi per rendere la cooperazione più efficace e rapida». E così è stato. Con quest’idea in testa, i rappresentanti dei 27 membri dell’Unione europea hanno stabilito nei dettagli con estrema chiarezza i tempi e i modi della nuova fase di cooperazione tributaria tra paesi. A partire dal 2015, le autorità fiscali Ue saranno dunque tenute a condividere le informazioni in loro possesso per i periodi d’imposta a partire dal primo gennaio 2014 riguardanti i residenti in un altro stato membro. Ma soltanto per alcune categorie specifiche di reddito e di capitale. Si tratta, in particolare, dei redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. Lo scambio di dati dovrà, tuttavia, avvenire come ultima ratio dopo che le autorità fiscali dei singoli paesi hanno esaurito le fonti d’informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere i dati richiesti senza rischiare di compromettere il raggiungimento dei propri obiettivi. Come dire, prima di subissare gli altri paesi di domande di assistenza, è necessario che tutti compiano i lavori di accertamento a casa propria, limitando all’indispensabile il ricorso alla cooperazione amministrativa tra stati per evitare di ingolfare il sistema. A questo punto, non è detto che il paese ricevente sia obbligato a fornire le informazioni richieste. Le autorità fiscali interpellate potranno infatti soddisfare le domande di assistenza amministrativa provenienti dall’Ue soltanto a patto che l’invio dei dati richiesti non sia contrario alla propria legislazione nazionale e quando il paese richiedente risulti in grado di fornire informazioni equivalenti (principio della reciprocità). In quanto alla tempistica, l’Ecofin ha disposto che l’autorità interpellata sarà tenuta a comunicare le informazioni entro e non oltre sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. E se le notizie richieste fossero già in possesso dell’autorità interpellata, allora il tempo massimo concesso per la trasmissione dei dati scenderà a due mesi. In ogni caso, l’autorità interpellata dovrà dare risposta sulla possibilità di inviare o meno informazioni entro i primi 30 giorni da quando ha ricevuto la richiesta estera.
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