Per presentare la propria candidatura alle elezioni politiche del 9 novembre prossimo, la nuova Legge Elettorale obbliga i candidati a depositare una dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta precedente nonché alle eventuali partecipazioni societarie: è, questo, una sorta di “impegno morale” chiesto a chi deciderà di presentarsi in lista.
Lo ha precisato, oggi, alla stampa il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Valeria Ciavatta, dopo le richieste di chiarimento pervenute da giornalisti e cittadini.
L’articolo 15 della legge elettorale prevede che, affinché sia valida la candidatura presentata, il candidato debba altresì depositare “la copia della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi percepiti e partecipazioni in società”.
Il Segretario di Stato Ciavatta ha spiegato che, al fine di agevolare le liste, è stato predisposto un modulo (Allegato D della modulistica a uso delle liste) per la compilazione della suddetta dichiarazione, cui le liste potranno fare riferimento per i relativi adempimenti. Come indicato nel suddetto modulo, il candidato dovrà specificare:
– il reddito lordo percepito nell’anno 2007 (allegando a tale scopo il solo quadro riepilogativo della Dichiarazione I.G.R.);
– le eventuali partecipazioni societarie (con indicazione della/e società e della/e quota/e di partecipazione)
– gli eventuali ulteriori redditi percepiti (con indicazione del tipo di reddito e il relativo importo).
Le dichiarazioni – così come depositate – verranno quindi affisse all’Albo del Pubblico Palazzo e del Tribunale Unico sino alla convalida degli eletti da parte del Consiglio Grande e Generale.
Il Segretario di Stato Ciavatta ha ribadito che – come avvenuto anche per le precedenti consultazioni elettorali – i moduli per gli adempimenti delle liste sono predisposti al solo scopo di aiutare le liste nell’espletamento degli adempimenti medesimi. Essi hanno, pertanto, solo fini esplicativi e non dispositivi non trattandosi – appunto – di moduli previsti da nessuna norma di legge.
Nel caso del modulo suddetto (allegato D) esso tiene conto delle indicazioni date in proposito dal Garante della Protezione dei Dati Personali – in particolare per quanto concerne il quadro riepilogativo della Dichiarazione IGR – e di quanto convenuto dai Gruppi e dalle Rappresentanze Consiliari nella riunione del 10 settembre u.s.
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