Smentita Nutrigea s.a e Naturalia S.r.l., Amministratore Unico Luigi Gallo

Smentita Nutrigea s.a e Naturalia S.r.l., Amministratore Unico Luigi Gallo

Alla luce della campagna mediatica denigratoria nei confronti della società Nutrigea s.a e Naturalia S.r.l. da parte della stampa e delle radio televisioni, appare doveroso far conoscere alla comunità italiana e sammarinese la reale situazione e le reali contestazioni mosse dalla G.diF. di Urbino.
La speculazione creatasi intorno alla vicenda è la causa dei non rapporti tra i due paesi che utilizzando terminologia criminale sui quotidiani, senza curarsi del reale danno che hanno creato e che continuano a creare alle aziende sane che operano secondo i criteri dettati dalle norme locali e internazionali.
La notizia è stata venduta come frode ed evasione per 14.000.000 di euro; errato 14.000.000 di euro sono il totale delle vendite (fatturato) di 5 anni d’imposta realizzato dalle società di San Marino in Italia che, a parere della G.diF., andavano assoggettati ad Iva in quanto vendite realizzate sul territorio italiano. Il compito delle fiamme gialle è esclusivamente di fotografare una situazione, ovvero di constatare delle eventuali violazioni così come risultano al momento della verifica fiscale. Il compito di accertamento e demandato ad altro ufficio e con il quale ancora non vi è stato alcun contatto né è stato notificato alcun verbale di accertamento. Successivamente saranno i Giudici Tributari, a valutare la corretta o la errata applicazione della norma tributaria. Si smentisce nel modo più assoluto che alcun soggetto è stato arrestato, come è stato riportato nei trafiletti di alcuni quotidiani.
I verificatori hanno redatto il pvc applicando la presunzione secondo la quale: 100% dei prodotti acquistati dalla società in Italia- 60% rivenduti in Italia risultato le società sammarinesi sono estero vestite.
Il sillogismo applicato dai verificatori non può che essere respinto dagli organi competenti, tenuto conto che ben noto è che la prova dell’effettiva residenza deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria su base sostanziale, previa approfondita verifica delle circostanze di fatto (oltre che di diritto e su base formale). A questo riguardo, si ribadisce che l’onere della dimostrazione della non effettiva residenza all’estero delle società sanmarinesi avrebbe dovuto basarsi sui seguenti elementi:
1 elementi di prova di natura formale, atti, di per se, a dimostrare la mancanza di elementi superficiali di presenza sul territorio estero;
2 elementi di prova di tipo sostanziale, vale a dire fatti e circostanze che comprovino l’assenza di autonomia giuridica, contrattuale, finanziaria e, soprattutto, funzionale della legal entity estera rispetto al soggetto italiano. Tra i requisiti di carattere formale rilevano, in via esemplificativa e non esaustiva:

– l’atto costitutivo e le regole sul funzionamento della società estera;
– le delibere relative alle decisioni dei soci e degli organi di amministrazione (verbali delle assemblee dei soci, determinazioni dell’amministratore unico – non obbligatorie – e delibere del consiglio di amministrazione);

– l’articolazione dei poteri degli amministratori e le deleghe interne;

– la regolarità delle attività relative alla vita sociale.
Sotto il profilo sostanziale e traendo spunto da quanto chiarito dalla Direzione Regionale del Piemonte nella Procedura pubblicata in data 12 dicembre 2002 (contenente indicazioni operative per la gestione della documentazione da parte dei contribuenti italiani che intrattengono rapporti commerciali con soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata), per valutare l’effettiva residenza di una persona giuridica si deve tener conto, inter alia, dei seguenti elementi:
1 gestione operativa effettuata sul posto – tutti conoscono la reale esistenza delle società sammarinesi;
2 assunzione di personale e relative mansioni svolte – le società si avvalgono di 10 dipendenti e di una rete di circa 20 agenti;
3 disponibilità di locali ad uso civile o industriale e relativi contratti di locazione – le società si avvalgono di un opificio industriale (magazzino di circa 300 mq) di proprietà e di un ufficio di circa 150 mq in leasing;
4 possesso delle idonee autorizzazioni amministrative;
5 assoggettamento effettivo alle imposte estere (per effetto della reale residenza fiscale);
6 conti correnti bancari presso istituti locali;
7 altri contratti e utenze.
In altri termini, i verificatori avrebbero dovuto chiarire e condurre adeguata e completa indagine su:
1. esistenza effettiva dell’attività imprenditoriale svolta dalla società estera;
2. esistenza effettiva di un’organizzazione di uomini e mezzi idonea allo svolgimento della predetta attività d’impresa (c.d. organization test);
3. valutazione delle ragioni economiche (c.d. motive test).
Oltre che a altri aspetti non considerati.
Per quanto su esposto, le società tramite i loro legali rappresentanti hanno dato mandato ai propri legali per formalizzare querele nei confronti di coloro che abbiano contribuito a far apparire l’immagine delle persone e delle società come “sporche” senza curarsi di cercare la verità della notizia creando un forte danno economico alle stesse e alla repubblica di San Marino. I politici locali sembra si preoccupino solo di dimostrare alle istituzioni italiane che sono pronte a tutto pur di collaborare ma non si preoccupino di appurare le reali situazioni e soprattutto come collaborano.
Amministratore Unico
Luigi Gallo

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