San Marino. Codici ATECO: Il 30.06 scadono i termini e partono le sanzioni

San Marino. Codici ATECO: Il 30.06 scadono i termini e partono le sanzioni

SAN MARINO. L’Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino segnala il rischio di sanzioni dal 30 giugno per la scadenza dei termini relativi all’introduzione dei codici ATECO.

[c.s.] Nei giorni scorsi UNAS si è preoccupata di farsi portavoce per richiedere al Segretario all’Industria ed Artigianato una proroga all’applicazione della LEGGE 7 AGOSTO 2017 n.94 art. 27, ovvero per offrire più tempo per adeguarsi agli operatori economici, già titolari di licenza all’entrata in vigore della legge 40/2014, che hanno l’obbligo di convertire il proprio oggetto descrittivo in codice ATECO.

Adeguarsi non è una mera operazione a fini statistici!

Adeguarsi comporta adeguamenti quali il problema di una corretta definizione dei codici senza perdere operatività e il problema dell’adeguamento ai dispositivi della legge 44/2012 in tema di codice ambientale e relativi adempimenti burocratici ed onerosi.

UNAS è in prima linea dall’entrata in vigore della legge 94/2017 per dare sostegno agli associati, sicuramente con un approccio pratico ed al tempo stesso adeguato e professionale. Ma la percezione del ritardo da parte di una importante quota di imprese (associate e non) è alta.

Ad UNAS preme ricordare che la legge 97/2017 per le sanzioni rimanda alla legge 40/2014, precisamente all’art. 28 comma 9: “Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall’UIAC, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 a euro 5.000,00 tenuto conto della gravità dell’infrazione.”

Non riusciamo a comprendere tanta rigidità. Nella precedente lettera affermavamo che il dare tempo è una forma di supporto alle imprese, non vorremmo che il non darlo possa diventare una nuovaTASSA!

Per quanto affermato siamo a rinnovare la richiesta di proroga, magari più contenuta, o – in subordine – la non applicazione delle eventuali sanzioni fino al 30.09.2018.

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